Con i nuovi licenziamenti previsti dal Jobs Act e la relativa procedura di conciliazione, cambiano anche gli adempimenti dei datori di lavoro riguardo alla compilazione del modello Unificato Lav.
Con l’approvazione definitiva, avvenuta nel Consiglio dei Ministri dello scorso 20 Febbraio, del Decreto Attuativo del Jobs Act relativo al contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti sono state ampiamente ridefinite le norme riguardanti le varie tipologie di licenziamenti illegittimi e le relative modalità di risarcimento.
Dal punto di vista procedurale è opportuno ricordare in tal senso che, già prima dell’attuazione del decreto, e anche dopo la sua attuazione, i datori di lavoro sono sottoposti alla compilazione della comunicazione obbligatoria «Unificato Lav», un modulo con il quale vengono comunicati sia l’avvio che la cessazione del rapporto di lavoro all’INPS.
Dal punto di vista procedurale è opportuno ricordare in tal senso che, già prima dell’attuazione del decreto, e anche dopo la sua attuazione, i datori di lavoro sono sottoposti alla compilazione della comunicazione obbligatoria «Unificato Lav», un modulo con il quale vengono comunicati sia l’avvio che la cessazione del rapporto di lavoro all’INPS.
In caso di cessazione, quindi anche nei nuovi casi di licenziamento previsti dal decreto attuativo del Jobs Act, il datore di lavoro oltre a inviare il modello «Unificato Lav», al fine di informare l’INPS dei licenziamenti eventualmente applicati, sarà tenuto a un nuovo adempimento, dal momento che dovrà provvedere a compilare e a i inviare un’ulteriore comunicazione integrativa. Come afferma, infatti, il comma 3 dell’art. 6 del Decreto: "Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. Alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". | |
La nuova comunicazione integrativa:
- avrà lo scopo di monitorare l’andamento delle nuova modalità di conciliazione a seguito del licenziamento;
- dovrà essere inviata per via telematica;
- dovrà essere inviata dal datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto;
- dovrà indicare se la conciliazione è effettivamente avvenuta o non è avvenuta;
- il mancato invio della comunicazione integrativa dà luogo alle stesse sanzioni previste per il mancato invio del modello Unificato Lav;
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Conciliazione in seguito a licenziamento
E’ opportuno anche ricordare che la nuova procedura di conciliazione è stata prevista per evitare il ricorso in sede giudiziaria, in seguito al licenziamento illegittimo.
Il nuovo istituto della Conciliazione, prevede che il datore di lavoro possa offrire al lavoratore uno specifico indennizzo proprio al fine di evitare che le controversie che sorgono in seguito alla cessazione del contratto di lavoro siano risolte in sede giudiziaria.
Le sedi accreditate per lo sviluppo delle procedure di conciliazione sono le Direzioni territoriali del lavoro, le sedi sindacali e le commissioni di certificazione dei contratti di lavoro.
L’offerta di conciliazione può avvenire entro 60 giorni dal licenziamento con le seguenti modalità:
E’ opportuno anche ricordare che la nuova procedura di conciliazione è stata prevista per evitare il ricorso in sede giudiziaria, in seguito al licenziamento illegittimo.
Il nuovo istituto della Conciliazione, prevede che il datore di lavoro possa offrire al lavoratore uno specifico indennizzo proprio al fine di evitare che le controversie che sorgono in seguito alla cessazione del contratto di lavoro siano risolte in sede giudiziaria.
Le sedi accreditate per lo sviluppo delle procedure di conciliazione sono le Direzioni territoriali del lavoro, le sedi sindacali e le commissioni di certificazione dei contratti di lavoro.
L’offerta di conciliazione può avvenire entro 60 giorni dal licenziamento con le seguenti modalità:
- non può essere inferiore a 2 mensilità e non può essere superiore a 18 mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio;
- deve tenere conto ed essere proporzionale all’anzianità di servizio del lavoratore;
- viene erogata mediante la consegna al lavoratore di un assegno circolare, al momento della conclusione dell’accordo;
- non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF (imposte sul reddito);
- non è assoggettata a contribuzione previdenziale. Se il lavoratore accetta l’offerta di conciliazione il rapporto di lavoro viene considerato definitivamente concluso e il lavoratore rinuncia automaticamente a ogni possibile impugnazione del licenziamento in sede giudiziaria.
Leggi anche: 1) Contratti di lavoro cosa cambia con il Jobs Act 2) Jobs Act le novità sui licenziamenti
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