comunicazione annuale dati IVA: entro il 2 Marzo dovrà essere presentata l'ultima COMUNICAZIONE annuale dati. Dal 2016 in poi, infatti, non si dovrà più presentare la dichiarazione annuale dati IVA.
Scade il 2 marzo il termine per l’invio dell’ultima comunicazione annuale dati IVA per i soggetti, titolari di partita IVA, obbligati all'invio.
Ultima sì! Perché la Legge di Stabilità 2015 contiene, tra le tante novità, anche quella che prevede la cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA di cui all’articolo 8-bis del DPR 322/1998 a partire dal 2016 (periodo d’imposta 2015).
Ultima sì! Perché la Legge di Stabilità 2015 contiene, tra le tante novità, anche quella che prevede la cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA di cui all’articolo 8-bis del DPR 322/1998 a partire dal 2016 (periodo d’imposta 2015).
Con il provvedimento n. 4777 del 15 gennaio 2015 invece l’Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA per il periodo d’imposta 2014. In generale, sono obbligati a presentare la comunicazione annuale dati IVA tutti i soggetti d’imposta titolari di partita IVA e tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale, anche se nell’anno non hanno posto in essere operazioni imponibili o non sono tenuti a effettuare liquidazioni periodiche. Sono invece esclusi dalla comunicazione annuale dati IVA:
| |
Nella comunicazione annuale dati IVA il contribuente dovrà riportare le risultanze periodiche relative al 2014, per determinare l’IVA dovuta o a credito, senza però prendere in considerazione le eventuali operazioni di rettifica o di conguaglio che andranno inserite invece nella dichiarazione IVA annuale.
| |
In particolare, nella comunicazione annuale vanno indicati l’ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell’IVA, l’ammontare delle operazioni intracomunitarie, l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l’imponibile e l’imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell’imposta, le operazioni relative alle importazioni di rottami e altri materiali di recupero senza pagamento dell’imposta, l’imposta esigibile e quella detratta che risulta dalle liquidazioni periodiche.
La comunicazione annuale dati IVA infatti non ha natura dichiarativa e non ha lo scopo di determinare l’imposta dovuta. La comunicazione riepiloga solamente i dati contabili delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione per dare modo alla UE di quantificare il contributo che ogni Stato Membro deve versare al bilancio comunitario (l’obbligo è previsto dall'articolo 252 della Direttiva 2006/112/UE).
La comunicazione va presentata esclusivamente in via telematica sia direttamente (tramite il servizio Entratel o Fisconline) che per il tramite di intermediari abilitati (tramite servizio Entratel) con l’apposito modello approvato con provvedimento amministrativo.
Per quanto riguarda le modalità e i termini di presentazione, il modello di comunicazione annuale dei dati IVA deve essere presentato entro il 2 marzo 2015 poiché il 28 febbraio 2015 cade di sabato.
La comunicazione annuale dati IVA infatti non ha natura dichiarativa e non ha lo scopo di determinare l’imposta dovuta. La comunicazione riepiloga solamente i dati contabili delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione per dare modo alla UE di quantificare il contributo che ogni Stato Membro deve versare al bilancio comunitario (l’obbligo è previsto dall'articolo 252 della Direttiva 2006/112/UE).
La comunicazione va presentata esclusivamente in via telematica sia direttamente (tramite il servizio Entratel o Fisconline) che per il tramite di intermediari abilitati (tramite servizio Entratel) con l’apposito modello approvato con provvedimento amministrativo.
Per quanto riguarda le modalità e i termini di presentazione, il modello di comunicazione annuale dei dati IVA deve essere presentato entro il 2 marzo 2015 poiché il 28 febbraio 2015 cade di sabato.
Condividi articolo | |