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IRAP 2015, legge di stabilità: deduzione del costo del lavoro indeterminato "compensata dall’incremento dell’aliquota".
IRAP 2015 - La legge di Stabilità 2015 consente la deduzione (quasi) integrale del costo dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato. Tuttavia, il beneficio fiscale risulta in parte compensato (negativamente) con un nuovo incremento dell’aliquota base dal 3,5 al 3,9%. In buona sostanza la novità assorbe, eliminandolo, il precedente beneficio introdotto, prima dell’estate, e di fatto non ancora applicato da imprese e professionisti.
| La legge di Stabilità per il 2015 prevede l’introduzione nel corpo dell’art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 del comma 4-bis. A seguito della novità, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 sarà possibile (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) considerare in deduzione, oltre alle deduzioni forfetarie ed analitiche relative al costo del lavoro, anche la quota relativa alla differenza tra il costo del lavoro complessivo (relativo ai contratti a tempo indeterminato) e le deduzioni spettanti. In buona sostanza, se la sommatoria delle deduzioni analitiche o forfetarie è inferiore al costo complessivo dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, l’impresa può considerare in deduzione un ulteriore importo “fino a concorrenza dell’onere sostenuto”. In questo caso la deduzione è quasi integrale. |
A fruire dell’agevolazione sono le imprese che hanno alle loro dipendenze lavoratori come:
Sono naturalmente esclusi gli enti non commerciali esercenti esclusivamente attività istituzionale che determinano la base imponibile IRAP con l’applicazione del metodo retributivo. In questo caso, i predetti soggetti determinano la base imponibile effettuando la sommatoria delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, le collaborazioni coordinate e continuative, comprendendo anche le eventuali collaborazioni a progetto, gli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e i compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Aliquote IRAP: stop alla riduzione del 10% annunciata dal Governo Renzi.
Come già anticipato, gli effetti positivi dovuti (per gli altri soggetti) alla deduzione quasi integrale del costo del personale (assunto con contratto a tempo indeterminato), sono stati in parte sterilizzati da un nuovo incremento dell’aliquota IRAP. In precedenza lo stesso Governo aveva disposto la riduzione, con decorrenza dall’anno 2014, dell’aliquota base dal 3,9 al 3,5%. A parte la possibile riduzione del versamento degli acconti, di cui le imprese e i professionisti potrebbero nel frattempo aver beneficiato (con l’applicazione di aliquote intermedie), la riduzione del tributo al 3,5% di fatto non dovrebbe mai entrare in vigore.
- società di capitali ed enti commerciali;
- società di persone e imprese individuali;
- banche e altri enti e società finanziari;
- imprese di assicurazione;
- persone fisiche, società semplici ed equiparate.
Sono naturalmente esclusi gli enti non commerciali esercenti esclusivamente attività istituzionale che determinano la base imponibile IRAP con l’applicazione del metodo retributivo. In questo caso, i predetti soggetti determinano la base imponibile effettuando la sommatoria delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, le collaborazioni coordinate e continuative, comprendendo anche le eventuali collaborazioni a progetto, gli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e i compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Aliquote IRAP: stop alla riduzione del 10% annunciata dal Governo Renzi.
Come già anticipato, gli effetti positivi dovuti (per gli altri soggetti) alla deduzione quasi integrale del costo del personale (assunto con contratto a tempo indeterminato), sono stati in parte sterilizzati da un nuovo incremento dell’aliquota IRAP. In precedenza lo stesso Governo aveva disposto la riduzione, con decorrenza dall’anno 2014, dell’aliquota base dal 3,9 al 3,5%. A parte la possibile riduzione del versamento degli acconti, di cui le imprese e i professionisti potrebbero nel frattempo aver beneficiato (con l’applicazione di aliquote intermedie), la riduzione del tributo al 3,5% di fatto non dovrebbe mai entrare in vigore.
La legge di Stabilità 2015 prevede infatti espressamente una deroga allo Statuto del contribuente disponendo il nuovo incremento dell’aliquota IRAP fino al 3,9% con effetto retroattivo. Conseguentemente, in sede di predisposizione del modello IRAP 2015 (periodo di imposta 2014) i contribuenti continueranno a tenere in considerazione l’aliquota del 3,9% (prevista nel 2013). Tuttavia, quella indicata è l’aliquota base in quanto le Regioni potranno modulare l’aliquota effettivamente applicabile fino a determinare l’aliquota (massima) al 4,82% (con una maggiorazione dello 0,92%).
Così già dal 2014, l’IRAP andrà calcolata con le stesse aliquote previste nel 2013, ossia:
Credito imposta IRAP per soggetti senza dipendenti (micro-imprese)
Ai soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti invece, ai sensi del comma 21 dell’articolo 1 della legge 190/2014, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 10% dell’imposta lorda. Il credito spetta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. Perciò il credito d’imposta spettante per il 2015, la cui relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2016, sarà utilizzabile solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in compensazione nel mod. F24.
Così già dal 2014, l’IRAP andrà calcolata con le stesse aliquote previste nel 2013, ossia:
- 3,9% per la maggioranza dei soggetti passivi IRAP;
- 4,65% per le banche e gli altri soggetti finanziari;
- 4,20% per le società di capitali e gli enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche;
- 5,90% per le imprese di assicurazione.
Credito imposta IRAP per soggetti senza dipendenti (micro-imprese)
Ai soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti invece, ai sensi del comma 21 dell’articolo 1 della legge 190/2014, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 10% dell’imposta lorda. Il credito spetta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. Perciò il credito d’imposta spettante per il 2015, la cui relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2016, sarà utilizzabile solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in compensazione nel mod. F24.
Analisi sulla convenienza della norma.
La deduzione (quasi) integrale del costo del personale dipendente costituirà un vantaggio soprattutto per le imprese che hanno in forza un numero elevato di lavoratori dipendenti assunto con contratto a tempo indeterminato. Parliamo quindi solo di grandi imprese. E gli artigiani e i piccoli commercianti?
Il beneficio, invece, sarà sensibilmente inferiore (circa 700 euro l’anno stimato) per le imprese che si avvalgono di un numero di lavoratori molto limitato (piccoli commercianti e artigiani).
Inoltre, al fine di determinare correttamente la diminuzione del costo dell’imposizione si deve tenere conto che una parte del costo era già deducibile in base al meccanismo delle deduzioni forfetarie e delle deduzioni analitiche relative al costo della contribuzione (vedi sotto).
Calcolo dell’agevolazione
Per quanto riguarda infine il criterio di calcolo dell’agevolazione, bisogna sottrarre al costo complessivo del personale a tempo indeterminato una serie precisa di voci, eccole:
deduzioni fisse: 7.500 euro annui per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, che salgono a 13.500 euro per le donne e per giovani sotto i 35 anni. Tali importi possono ulteriormente essere raddoppiati per la misura base, quindi portati a 15mila euro, oppure aumentati a 21mila euro per le donne e i giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
contributi assistenziali e previdenziali;
spese relative ad apprendisti, disabili, contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo;
per le imprese autorizzate all’autotrasporto merci, le indennità di trasferta per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente;
1850 euro per ogni dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque;
15mila euro in caso di incremento del numero di lavoratori a tempo indeterminato rispetto agli occupati nel periodo d’imposta precedente.
Il beneficio, invece, sarà sensibilmente inferiore (circa 700 euro l’anno stimato) per le imprese che si avvalgono di un numero di lavoratori molto limitato (piccoli commercianti e artigiani).
Inoltre, al fine di determinare correttamente la diminuzione del costo dell’imposizione si deve tenere conto che una parte del costo era già deducibile in base al meccanismo delle deduzioni forfetarie e delle deduzioni analitiche relative al costo della contribuzione (vedi sotto).
Calcolo dell’agevolazione
Per quanto riguarda infine il criterio di calcolo dell’agevolazione, bisogna sottrarre al costo complessivo del personale a tempo indeterminato una serie precisa di voci, eccole:
deduzioni fisse: 7.500 euro annui per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, che salgono a 13.500 euro per le donne e per giovani sotto i 35 anni. Tali importi possono ulteriormente essere raddoppiati per la misura base, quindi portati a 15mila euro, oppure aumentati a 21mila euro per le donne e i giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
contributi assistenziali e previdenziali;
spese relative ad apprendisti, disabili, contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo;
per le imprese autorizzate all’autotrasporto merci, le indennità di trasferta per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente;
1850 euro per ogni dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque;
15mila euro in caso di incremento del numero di lavoratori a tempo indeterminato rispetto agli occupati nel periodo d’imposta precedente.
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