A partire dalla busta paga di maggio 2014 e fino a quella di dicembre 2014, i sostituti d'imposta dovranno erogare, ai lavoratori dipendenti che ne hanno i requisiti, un bonus Irpef pari a 53,33€ euro mensili (640€ annui fino a 24.000€ di reddito)
In attesa dell’intervento normativo strutturale sul taglio del cuneo fiscale, che verrà attuato con la Legge di Stabilità 2015, l'art. 1 del "Decreto Renzi" (D.L. n. 66/2014) riconosce intanto, per il 2014, un credito Irpef di 640 euro annui ai titolari di reddito di lavoro dipendente (e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) che abbiano un reddito complessivo 2014 non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Il credito spetta solo se l'Irpef lorda è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
In particolare, la misura del bonus è la seguente:
IMPORTO DEL BONUS IRPEF
Reddito ≤ € 8.000
€ 0
(incapienza d'imposta, in quanto le detrazioni per lavoro dipendente in tal caso sono superiori o pari all'Irpef lorda dovuta)
Reddito > € 8.000 ma ≤ € 24.000
€ 640
(€ 53,33€ euro mensili a partire dalla busta paga di maggio 2014 e fino a quella di dicembre 2014)
Reddito > € 24.000 ma < € 26.000
(€ 26.000 - Reddito complessivo) x € 640
€ 2.000
Reddito ≥ € 26.000
€ 0
Con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per l'applicazione del credito e, con la Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, ha istituito il codice tributo ("1655") che consentirà ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione le somme erogate a titolo di bonus Irpef.
I requisiti del lavoratore dipendente per ottenere il bonus Irpef Potenziali beneficiari del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai seguenti redditi:
POTENZIALI BENEFICIARI DEL BONUS IRPEF
TITOLARI DI:
Redditi di lavoro dipendente
(art. 49, comma 1, TUIR)
Alcuni redditi assimilati:
Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative
(art. 50, comma 1, lett. a), TUIR)
Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti
per incarichi svolti in relazione a tale qualità
(art. 50, comma 1, lett. b), TUIR)
Borse di studio, premi o sussidi per fini di studio o addestramento
(art. 50, comma 1, lett. c), TUIR)
Redditi derivanti da rapporti di co.co.co.
(art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR)
Remunerazioni dei sacerdoti
(art. 50, comma 1,lett. d), TUIR)
Prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, comunque erogate
(art. 50, comma 1, lett. h-bis), TUIR)
Compensi per lavori socialmente utili
(art. 50, comma 1, lett. l), TUIR)
Ne consegue che sono esclusi dal bonus Irpef i titolari di altri redditi, tra cui, per esempio, quelli da pensione.
Non è sufficiente, tuttavia, essere titolari dei redditi "agevolabili" indicati dalla norma, ma occorre anche avere anche un'Irpef lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Non rileva, invece, la circostanza che l’imposta lorda sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del TUIR.
Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 inferiore a 26.000 euro. Il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
I lavoratori che rispettino tutti e tre i requisiti (tipo di reddito, sussistenza di un'Irpef a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro dipendente, reddito complessivo inferiore a € 26.000) riceveranno il bonus automaticamente dal proprio sostituto d'imposta senza dover presentare alcuna domanda, a partire dalla busta paga di maggio 2014 e fino a quella di dicembre 2014.
Si tenga presente che il credito deve essere "rapportato al periodo di lavoro nell'anno", considerando il numero di giorni lavorati.
Il bonus Irpef ricevuto dal lavoratore non concorre a formare reddito.
Gli adempimenti dei sostituti d'imposta per erogare il bonus IrpefI sostituti di imposta devono verificare l'effettiva spettanza del credito ed il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione, in particolare in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, oltre che in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.
Una volta verificata la spettanza del credito, il sostituto eroga il bonus in busta paga a partire dalla mensilità di maggio 2014 e fino a dicembre 2014 (o fino alla fine del rapporto lavorativo, se precedente).
Per l'erogazione del bonus Irpef, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ritenute Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef, ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività, contributo di solidarietà, ecc.) e, per la differenza eventuale, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono essere quindi versati.
Per consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, con la Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, è stato istituito il codice tributo "1655", da indicare nel campo "importi a credito compensati" del modello F24.
Inoltre, il sostituto d'imposta che avrà erogato il bonus Irpef al dipendente lo dovrà indicare nel CUD che rilascerà al dipendente stesso e dovrà indicare, nel proprio modello 770, gli importi (ritenute e contributi) non versati per effetto del bonus Irpef erogato.
ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
Verifica della spettanza del bonus
Erogazione del bonus scomputandolo dalle ritenute ed, eventualmente, per la differenza, dai contributi previdenziali
Indicazione del bonus erogato nel CUD/2015
Indicazione degli importi non versati (ritenute e contributi) nel modello 770/2015
Si precisa che il bonus Irpef erogato non rileva ai fini del calcolo dell'Irap del soggetto erogatore.
Il credito spetta solo se l'Irpef lorda è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
In particolare, la misura del bonus è la seguente:
IMPORTO DEL BONUS IRPEF
Reddito ≤ € 8.000
€ 0
(incapienza d'imposta, in quanto le detrazioni per lavoro dipendente in tal caso sono superiori o pari all'Irpef lorda dovuta)
Reddito > € 8.000 ma ≤ € 24.000
€ 640
(€ 53,33€ euro mensili a partire dalla busta paga di maggio 2014 e fino a quella di dicembre 2014)
Reddito > € 24.000 ma < € 26.000
(€ 26.000 - Reddito complessivo) x € 640
€ 2.000
Reddito ≥ € 26.000
€ 0
Con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per l'applicazione del credito e, con la Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, ha istituito il codice tributo ("1655") che consentirà ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione le somme erogate a titolo di bonus Irpef.
I requisiti del lavoratore dipendente per ottenere il bonus Irpef Potenziali beneficiari del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai seguenti redditi:
POTENZIALI BENEFICIARI DEL BONUS IRPEF
TITOLARI DI:
Redditi di lavoro dipendente
(art. 49, comma 1, TUIR)
Alcuni redditi assimilati:
Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative
(art. 50, comma 1, lett. a), TUIR)
Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti
per incarichi svolti in relazione a tale qualità
(art. 50, comma 1, lett. b), TUIR)
Borse di studio, premi o sussidi per fini di studio o addestramento
(art. 50, comma 1, lett. c), TUIR)
Redditi derivanti da rapporti di co.co.co.
(art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR)
Remunerazioni dei sacerdoti
(art. 50, comma 1,lett. d), TUIR)
Prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, comunque erogate
(art. 50, comma 1, lett. h-bis), TUIR)
Compensi per lavori socialmente utili
(art. 50, comma 1, lett. l), TUIR)
Ne consegue che sono esclusi dal bonus Irpef i titolari di altri redditi, tra cui, per esempio, quelli da pensione.
Non è sufficiente, tuttavia, essere titolari dei redditi "agevolabili" indicati dalla norma, ma occorre anche avere anche un'Irpef lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Non rileva, invece, la circostanza che l’imposta lorda sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del TUIR.
Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 inferiore a 26.000 euro. Il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
I lavoratori che rispettino tutti e tre i requisiti (tipo di reddito, sussistenza di un'Irpef a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro dipendente, reddito complessivo inferiore a € 26.000) riceveranno il bonus automaticamente dal proprio sostituto d'imposta senza dover presentare alcuna domanda, a partire dalla busta paga di maggio 2014 e fino a quella di dicembre 2014.
Si tenga presente che il credito deve essere "rapportato al periodo di lavoro nell'anno", considerando il numero di giorni lavorati.
Il bonus Irpef ricevuto dal lavoratore non concorre a formare reddito.
Gli adempimenti dei sostituti d'imposta per erogare il bonus IrpefI sostituti di imposta devono verificare l'effettiva spettanza del credito ed il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione, in particolare in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, oltre che in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.
Una volta verificata la spettanza del credito, il sostituto eroga il bonus in busta paga a partire dalla mensilità di maggio 2014 e fino a dicembre 2014 (o fino alla fine del rapporto lavorativo, se precedente).
Per l'erogazione del bonus Irpef, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ritenute Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef, ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività, contributo di solidarietà, ecc.) e, per la differenza eventuale, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono essere quindi versati.
Per consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, con la Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, è stato istituito il codice tributo "1655", da indicare nel campo "importi a credito compensati" del modello F24.
Inoltre, il sostituto d'imposta che avrà erogato il bonus Irpef al dipendente lo dovrà indicare nel CUD che rilascerà al dipendente stesso e dovrà indicare, nel proprio modello 770, gli importi (ritenute e contributi) non versati per effetto del bonus Irpef erogato.
ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
Verifica della spettanza del bonus
Erogazione del bonus scomputandolo dalle ritenute ed, eventualmente, per la differenza, dai contributi previdenziali
Indicazione del bonus erogato nel CUD/2015
Indicazione degli importi non versati (ritenute e contributi) nel modello 770/2015
Si precisa che il bonus Irpef erogato non rileva ai fini del calcolo dell'Irap del soggetto erogatore.